Pubblica Amministrazione: cosa cambia con i nuovi requisiti per l’accessibilità

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Dopo circa 6 mesi di attesa finalmente il 16 settembre 2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi requisiti per l’accessibilità relativi ai siti della Pubblica Amministrazione. Il decreto firmato dall’allora ministro Profumo trova quindi il suo effettivo compimento e mette nelle condizioni chiunque percepisca soldi pubblici per lo sviluppo di servizi Web di adeguarsi a tali principi. Sì, avete capito bene, la normativa non parla esclusivamente di scuole, comuni, enti provinciali o regionali ma specifica chiaramente che il rispetto di tali norme è dovuto da parte di “tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della l. n. 4/2004 che forniscono informazioni o servizi su reti internet, intranet o extranet, su supporti informatici removibili (quali ad esempio CD-ROM, DVD) che possono essere utilizzati anche in stazioni di lavoro non collegate ad una rete telematica.” Vengono inclusi quindi anche tutti i materiali didattici – formativi se per la loro realizzazione sono stati utilizzati soldi pubblici. Ma in che cosa consistono tali requisiti? E’ preso detto, con l’attuazione del decreto infatti la normativa italiana si adegua al livello “AA” delle WCAG 2.0 predisponendo 12 requisiti per garantire l’accessibilità di applicativi web (e non solo):

  1. Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.  Limitiamo quindi, per quanto possibile, l’utilizzo di immagini relegando il loro uso per utilizzi prettamente grafici e non informativi.
  2. Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti  immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.
  3. Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.
  4. Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
  5. Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.
  6. Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.
  7. Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.
  8. Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.
  9. Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
  10. Prevedibile: creare pagine Web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. Dare quindi sempre all’utente chiare informazioni su qual è lo scopo di ciò che sta facendo e quali sono i passaggi necessari per raggiungere tale obiettivo.
  11. Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.
  12. Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

Il decreto specifica inoltre che le tecnologie da utilizzare sono quelle stabili, ovvero rilasciate dal W3C. Pertanto al momento qualsiasi sito della Pubblica Amministrazione non potrà venire sviluppato in HTML5 e/o CSS3. Rimane però la possibilità di utilizzare iframe per consentire l’uso di mappa e pulsanti social e di tecniche come AJAX e framework Javascript rispettose dei dettami di accessibilità delle WCAG 2.0. Il decreto prevede poi la possibilità di utilizzare contenuti non accessibili purchè questi non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni ed ai servizi della pagina. Questi contenuti dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti:

  1. Controllo del sonoro: Se un contenuto audio all’interno di una pagina Web è eseguito automaticamente per più di tre secondi è necessario fornire una funzionalità per metterlo in pausa o interromperlo, oppure si deve fornire una modalità per il controllo dell’audio che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema.
  2. Nessun impedimento all’uso della tastiera: Se il focus può essere portato tramite interfaccia di tastiera su un componente della pagina, deve anche poter essere spostato dallo stesso componente sempre tramite interfaccia di tastiera e, se a tal fine non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti freccia o tab o l’uso di altri metodi di uscita standard, l’utente deve essere informato sul metodo per rilasciare il focus.
  3. Pausa, stop, nascondi: Nei casi di animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o auto-aggiornamenti di informazioni, sono soddisfatti tutti i seguenti punti:
    • Spostamento, lampeggiamento, scorrimento: Per qualsiasi movimento, lampeggiamento o scorrimento di informazioni che (1) si avvia automaticamente, (2) dura più di cinque secondi ed (3) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nasconderlo, a meno che il movimento, il lampeggiamento o lo scorrimento siano parte essenziale dell’attività;
    • Auto-aggiornamento: Per qualsiasi auto-aggiornamento di informazioni che (1) si avvia automaticamente ed (2) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nasconderlo o per controllare la frequenza dell’aggiornamento a meno che l’auto-aggiornamento sia parte essenziale dell’attività.
  4. Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia: Le pagine Web non devono contenere nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo oppure il lampeggiamento è al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso.